Atto d'accusa contro ogni forma di ingiustizia - Giornale periodico on line a carattere politico e culturale
contrada_brunoE' inspiegabile che lo Stato Italiano oggi per il tramite della Procura  Regionale della Corte dei Conti chieda 150.000 Euro di danni all’immagine...  In base a quale logica   dovrebbe condannarsi Bruno Contrada a risarcire lo Stato?

Dott. Tommaso Bran Vice Procuratore Generale 
Presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
Per la Regione Siciliana PALERMO
MEMORIE DIFENSIVE E PRODUZIONE DOCUMENTALE A SEGUITO DI INVITO A DEDURRE

DEL 4/2/09 NOT. IL 6/2/09. ISTRUTTORIA N°V2007/01152/BR.

CONTRADA Dott. Bruno, nato a Napoli il 2/7/1931, ex Dirigente Generale della Polizia di
Stato, dom.to in Palermo Via Angelo Majorana n.4, difeso dall’Avv. Giuseppe Lipera del Foro di Catania Patrocinante in Cassazione, giusta procura a margine del presente a atto
ESPONE
Ritenuto impugnativamente quanto dedotto dal Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti, Dott. Tommaso Brancato, con l’“Invito a dedurre” depositato il 4/2/09 e not. il 6/2/09;
che si intende contestare quanto chiesto dalla Procura Regionale siccome infondato in fatto ed in diritto nei termini di cui si dirà appresso; che le domande proposte dalla Procura sono inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la difesa del Dott. Bruno Contrada 
OSSERVA
1- Incompetenza per difetto di Giurisdizione.
Nessun danno patrimoniale ha mai arrecato il dott. Bruno Contrada allo Stato e quindi all’
Erario. Semmai è vero il contrario.

Arrestato alla vigilia di Natale e segnatamente il 24/12/1992 lo Stato Italiano ha impiegato
quindici anni perché venisse emessa una sentenza definitiva.
Quindici anni, tenuto conto della durata della vita media di un uomo, sono un’eternità.
Ma non è tutto.Alla fine di questi quindici anni nessuna accusa paventata nei suoi confronti è riuscita a concretizzarsi, neppure sotto forma di mera ipotesi.

Non è affatto vero che il Dott. Contrada ha favorito o ha agevolato la latitanza di mafiosi o ha omesso atti del proprio ufficio o sia intervenuto per interessi privati o abbia commesso abusi o si sia fatto corrompere. Ciò lo dimostra semplicemente il fatto che l’accusa nei suoi confronti era e continua ad essere una nuvola di fumo , tale è e deve definirsi con estrema chiarezza ed onestà intellettuale il concorso esterno in associazione mafiosa.
Né si eccepisca che queste considerazioni possono ritenersi superate dalla res iudicata.

L’autonomia tra il giudicato penale e quello civile o quello amministrativo contabile è
un’autonomia assoluta e non astratta e a maggior ragione lo deve essere nel caso Contrada.
15 anni di processo che non hanno dimostrato nulla.
15 anni di processo dove l’immagine dello Stato Italiano viene fuori lì si danneggiata ma non del comportamento del Contrada ma semmai dal comportamento di esso Stato medesimo che impiega 15 anni di tempo per  procedere ad emettere una sentenza definitiva.

Un processo contro un solo imputato, nemmeno un maxi processo (Per Enzo Tortora, arrestato nel mese di giugno del 1983, condannato e poi assolto dalla Corte di Appello di Napoli, nella primavera del 1987 vi era già la sentenza definitiva della Cassazione).

Quanto accaduto è inspiegabile, così come è inspiegabile che lo Stato Italiano oggi per il tramite della Procura Regionale della Corte dei Conti chieda 150.000 Euro di danni all’immagine quando non meno di sette anni fa altro organo apicale dello Stato così si esprimeva nei confronti del dott. Bruno Contrada: “Visto l’art. 12 del D.P.R. 28/10/85 n. 782 ed il relativo D.M. di attuazione decreta AL DIRIGENTE GENERALE CONTRADA DOTT.
BRUNO E’ CONFERITA LA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DI SERVIZIO. ROMA Lì 31/12/2001 IL CAPO DELLA POLIZIA DOTT. GIANNI DI GENNARO”.

Che pasticcio il caso Contrada!
Cerchiamo di risolverlo giuridicamente ed elegantemente tenendo a freno la rabbia che impetuosa prende allorché colui che ci crede vede violato il Giusto ed il Vero.

La Corte dei Conti, questo è ovvio, non sarà la sede del giudizio di revisione; speriamo e preghiamo che Bruno Contrada viva sin quando altro Giudice Penale in nome di questo popolo italiano pronuncerà sentenza di revisione restituendogli l’onore.

Tuttavia non vi è chi non veda, tornando al concetto di autonomia, che una cosa è la
responsabilità penale di cui ai delitti previsti e puniti dal Codice penale, altra cosa è la responsabilità civile e altra cosa ancora è la responsabilità contabile amministrativo.

Il Giudice Penale, per come recita la sentenza e per come indicato ancor prima dalla imputazione, non ha accertato alcun delitto commesso da Contrada all’epoca in cui egli era dipendente della Polizia di Stato.

Cosa lamenta oggi lo Stato? Quale condotta specifica ha violato questo Funzionario?
La risposta a questi interrogativi, al contrario di quanto si immagini o dovrebbe essere, non è data dalla sentenza di condanna.
In base a quale logica allora dovrebbe condannarsi Bruno Contrada a risarcire lo Stato.

Per comprendere appieno la dialettica processuale iniziata il 24/12/1992 (giorno in cui veniva arrestato) e conclusasi il 10/5/2007 (giorno in cui veniva emessa la sentenza n.542/08 della Corte Suprema di Cassazione) occorre obbligatoriamente esaminare le migliaia e migliaia di
pagine che compongono l’enorme mole processuale e le sentenze che si sono succedute negli anni.

Per completezza  la sentenza della Cassazione del maggio 2007 è stata depositata a gennaio del 2008, con nove mesi di ritardo.
Detto questo noi riteniamo che competente a decidere un’eventuale controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento per danni morali da parte dello Stato non debba essere la Corte dei Conti ma semmai il Tribunale Civile ordinario.

In ogni caso andrà acquisito l’intero procedimento penale con tutte le sentenze ivi compresa quella assolutoria emessa dalla Corte di Appello della Corte Penale di Palermo il 4/5/2001.
Ma non è tutto. Si possono chiedere i danni a Bruno Contrada senza avere prima esaminato il suo fascicolo personale e le testimonianze a suo favore rese da ex Ministri da Generali di Carabinieri da Prefetti da Questori etc. etc.?  

Si chiede sin d’ora che venga acquisito l’intero processo, pagina per pagina, verbale per verbale, le sentenze di cui si è detto, il fascicolo personale del Ministero degli Interni, ivi compresi tutti gli encomi, gli elogi, le note caratteristiche.

Si chiede che venga acquisito il fascicolo personale del SISDE di cui Bruno Contrada ha fatto parte dal 1982 al 1992, il fascicolo personale dell’Alto Commissariato della lotta contro la Mafia di cui Contrada ha fatto parte dal 1982 al 1985. Si leggano tutte queste carte e poi si vedrà che anziché chiedere i danni a Contrada lo Stato Italiano quanto meno debba dire grazie per quanto quest’uomo ha fatto nell’interesse della Collettività.

Si chiede altresì formalmente che il dott. Bruno Contrada venga personalmente sentito dal Procuratore Generale e sin d’ora si produce il seguente documento:
fascicolo contenente i giudizi e le opinioni sul dott. Contrada di Capi della Polizia, Alti Commissari, Direttori SISDE, Prefetti, Questori ed Ufficiali dei Carabinieri e segnatamente:
Capi della Polizia
PARLATI Giuseppe;
CORONAS Giovanni Rinaldo;
PORPORA Giuseppe;
PARISI Vincenzo;
MASONE Fernando;
Alti Commissari
DE FRANCESCO Emanuele;
BOCCIA Riccardo;
FINOCCHIARO Angelo;
Direttori SISDE
VOCI Alessandro;
MALPICA Riccardo.
Prefetti
DI GIOVANNI Girolamo;
JOVINE Mario;
Questori
MENDOLIA Nino;
EPIFANIO Giovanni;
PLANTONE Vito;
NICOLICCHIA Giuseppe;
MILIONI Alessandro;
CIPOLLA Francesco;
LA BARBERA Arnaldo.
Ufficiali dei Carabinieri
MORI Mario;
Gen. VALENTINI Francesco;
MILILLO Ignazio;
TROVATO Alfio;
HONORATI Titobaldo
RIZZO Santo;
OBINU Mauro;
MANNELLA Diego;

Non è possibile trascrivere in queste brevi memorie tutte le testimonianze delle persone rispettabilissime avanti segnalate; ne chiediamo l’acquisizione e ne produciamo gli stralci e auspichiamo che verranno tutte le lette con estrema attenzione.
Ne prendiamo una a caso perché significativa e la riportiamo.
E’ quella del Prefetto Nino Mandolia che fu Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, della Criminalpol e Questore di Palermo fino al 1983.

Sentito in Tribunale il 17/1/1995, Collegio presieduto dal Dott. Ingargiola, il dott. Nino Mendolia definisce il dott. Contrada “irreprensibile, elogiabile sotto tutti i punti di vista sia come funzionario che come uomo”. Riguardo alla lotta alla criminalità organizzata: “Impegno assoluto!”
Toccante e vale la pena di ricordarlo il momento in cui il dott. Mendolia parla anche del
compianto Funzionario di Polizia Boris Giuliano.
Ecco integralmente il brano: “Mi consenta, un momento di commozione, perché Giuliano…entrato in Amministrazione fu affidato a me…E CON CONTRADA ERANO I GEMELLI, ERANO IL DISTINTIVO, L’OCCHIELLO DI QUALSIASI DIRIGENTE … come lavoravano assieme benissimo, trasmettendosi idee, iniziative, sacrifici, tutto facevano questa coppia ideale, era una coppia ideale perché non mi risulta mai abbiano avuto discussioni contrastanti, oppure punti di vista diversi, ADDIRITTURA TESI PER UN SOLO OBIETTIVO, COMBATTERE LA CRIMINALITA’ IN OGNI CAMPO, IN OGNI SETTORE”.
Et hoc satis.

Se poi anche davanti alla Corte dei Conti vale più la testimonianza di un criminale reo confesso ancorché denominato pentito, che parla de relato, per pentito dire, di cose e di fatti che non riescono neppure a diventare imputazione, allora che lo Stato, anzi quello Stato, che non è certamente rappresentante delle Ecc.me Personalità su indicate, chieda pure il suo risarcimento perché tanto il denaro chiesto per un uomo come Contrada vale decisamente meno della riconoscenza mostrata da parte di quelle valorose persone.

In ogni caso si chiede di acquisire i verbali delle testimonianza delle seguenti persone, primo fra tutti quella di BARTOLI Rita, vedova del Dott. COSTA, Procuratore Capo della Repubblica di Palermo barbaramente assassinato dalla Mafia, e dei seguenti signori ALFIERI Luigi; BELCAMINO Francesco; BENEDETTI Liberato; BOCCIA Riccardo; BONCORAGLIO Vincenzo, BORGHESE Francesco; BUSCEMI Calogero, BUSCEMI Gaetano; CARDELLA Michele; CARLEVARO Enrico; CATALANO Corrado; CHIAVETTA Vincenzo; CIPOLLA Francesco; COLASANTE Domenico; COLMONE Carlo; CORONAS Giovanni Rinaldo; CRIMI Giuseppe; D’ALLURA Giorgio; D’ALOISO Antonio; D’ANTONE Ignazio; DE BIASI Franco; DE FRANCESCO Emanuele; DE LISI Ciro; DE LUCA Antonio; DE NOTARPIETRO Benito; DE SENA Luigi; DI FAZIO Girolamo; DI GIOVANNI Girolamo; DI GRAZIA Rosario; ENIA Antonino; EPIFANIO Giovanni; FALCONE Giuseppe FANTINI Alessandro; FARANDA Francesco; FEDERICO Francesco; FERRARA Giovanni; FILECCIA Cristoforo; FINAZZO Giovanni; FINOCCHIARO Angelo; FIORITA Ottavio; FIRINU Gianfranco; GERACI Vincenzo; GIANNI Fausto; GRAMENDOLA Gianfranco; GUADALUPI Alessandro; HONORATI Titobaldo; INCALZA Guglielmo; JOVINE Mario; LA BARBERA Arnaldo; LATINO Aldo; MALPICA Riccardo; MARCELLO Calcedonio; MASONE Ferdinando; MELI Antonino; MENDOLIA Nino; MILELLLA Carlo; MILIA Giovanni; MILILLO Ignazio; MILIONI Alessandro; MINISTERI Maria Vittoria; MINNELLA Diego; MERENDA Francesco; MOLA Michele; MORI Mario; MOSCARELLLI Paolo; NALBONE Salvatore; NARRACCI Lorenzo; NASO Biagio; NICOLICCHIA Giuseppe; OBINU Mauro; PACHINO Ferdinando; PAOLETTI Giancarlo; PAOLILLI Guido; PARISI VINCENZO; PARLATO Giuseppe; PELLEGRINO Francesco; PERITORE Filippo; PIAZZA Giuseppe; PIERANTONI Umberto; PIZZUTI Elio; PLANTONE Vito; POLLIO Giovanni; PORPORA Giuseppe; PUDDU Efisio; RIZZO Santo; ROMANO Francesco; ROSSI Luigi; RUGGERI Andrea; SABATINO Alberto; SALAMONE Calogero; SALERNO Giacomo; SANTANTONIO Giorgio; SANTULLI Michele; SCIBILIA Giuseppe; SCILLIERI Gianpaolo; SCOTTO Roberto; SIRACUSA Luigi; SIRLEO Francesco; SPADACCINI Corrado; SPERANZA Vincenzo; SPLENDORE Paolo; SUBRANNI Antonio; TOMEO Paolo; TORTORICI Francesco; TROVATO Alfio; URSO Salvatore; VALENTINI Francesco; VASQUEZ Vittorio; VITAGLIANO Tommaso; VOCI Alessandro; ZARBO Domenico; ZECCA Guido.

2- Intervenuta prescrizione del diritto.
In via subordinata, e senza recesso alcuno delle superiori considerazioni, si rileva nel merito che il presunto diritto al risarcimento del danno, soltanto e per la prima volta in questa sede dallo Stato lamentato, deve ritenersi certamente prescritto.

I fatti per cui il Dott. Contrada ha ricevuto le ingiuste accusa risalgono certamente in data anteriore al 1992, anno in cui veniva emesso l’ordine di arresto (In realtà i “fatti” dovrebbero semmai trovare accadimento nel 1982, epoca in cui era Capo della Squadra Mobile di Palermo).
Inoltre, vi è da dire ancora che l’Amministrazione Statale non si è mai costituita parte civile in alcuno dei processi penali instaurati contro il Dott. Contrada.

Pertanto, sarebbe certamente contra legem e fortemente discriminante per il condannato, soggiacere ad una richiesta di risarcimento danni formulata per la prima volta soltanto a termine del giudizio della Suprema Corte; peraltro rilevandosi che, come è accaduto

nella fattispecie, si è trattato di un processo che ha avuto una durata

esageratamente lunga di circa 15 anni.
Vogliamo far pagare i danni della lentezza della nostra Giustizia

anche al Dott. Contrada?
Se una lesione poteva ritenersi sussistente, l’Amministrazione

interessata avrebbe dovuto attivarsi già dal momento in cui la stessa

poteva ritenersi colpita, anche mediante la costituzione di parte civile

nel giudizio penale.
Tanto non ha fatto e non ha al riguardo nemmeno posto in essere

alcun atto interruttivo della prescrizione.
Per tali ragioni, la richiesta per come in sede odierna formulata

deve ritenersi inammissibile anche per intervenuta e matura prescrizione

del diritto.
Tanto premesso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

disattesa, si rassegano le seguenti
CONCLUSIONI
- In via istruttoria: acquisire tutto quanto richiesto in parte motiva e cioè tutto il processo penale, tutte le sentenze integralmente, tutti i fascicoli personali del Dott. Bruno Contrada e disporre altresì l’audizione personale del dott. Bruno Contrada;
- Nel merito: procedere all’archiviazione dell’istruttoria per tutti i motivi avanti specificati, accogliendo gradatamente le eccezioni e le istanze formulate sia in ordine alla giurisdizione che al merito.

Si allega:
Copia dell’antologia delle testimonianze. Salvi ogni ulteriore diritto, azione e ragione nella più ampia ed illimitata forma.

Con ossequi.
Catania-Palermo, 28 febbraio 2009
Avv. Giuseppe Lipera


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