Atto d'accusa contro ogni forma di ingiustizia - Giornale periodico on line a carattere politico e culturale
maria romeo ed enzo focà - comune ferruzzanoCari amici vicini e lontani, avrete seguito in questo fine anno quanto RadioCivetta ha scritto sulle denunce del Sindaco di Ferruzzano che si è sentita colpita nell’onore da presunti scritti ( ancora non ci è dato sapere quali e quando esattamente) della sottoscritta, dell’avvocato Alberto Mario Moio, e del laurendo in ingegneria Domenico Spanò. Noi tre accomunati dal borgo di nascita,  lo sventurato paese di Ferruzzano esattamente, e viventi e lavoranti a Roma. Non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta alle mie due richieste di chiarimenti sulle delibere del 2 e 20 dicembre 2013 e sulla determina del 23 dicembre sempre ovvio 2013, ha ritenuto di affidare ai Servizi Amministrativi del Comune la tutela dell’onore e della reputazione, propri, degli amministratori e degli elettori di Ferruzzano con indicazione di dove avesse rinvenuto l’aggressione stessa, ho provveduto a presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per l’annullamento di quelle delibere che ho verificato come prodotte da maldestri ortopedici di tesi sciancate.
Anche per evitare eventuali “danni” ai poveri esecutori amministrativi alle richieste nascenti dai furori del Sindaco, Professoressa Maria Romeo.
Ecco il testo protocollato, non senza difficoltà, perché inizialmente rifiutato (?), oggi alle ore 12,11. Come dimostra il timbro apposto negli Uffici comunali.
Ecco il testo protocollato, non senza difficoltà, perché inizialmente rifiutato (?), oggi alle ore 12,11. Come dimostra il timbro apposto negli Uffici comunali.
DEPOSITO istanza comune 10 gennaio 2014 jpeg
 
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199
 
Al Signor Presidente della Repubblica Italiana – Quirinale
                                                                                            ROMA
La sottoscritta Ernesta Adele Marando, nata a FERRUZZANO ( RC ) il 26 Febbraio 1952 e residente in ROMA, Via Ugo de Carolis, n.93 int.15 dov’è elettivamente domiciliata agli effetti del presente ricorso
RICORRE
Per l’annullamento – previa sospensione dell’esecutorietà immediatamente dichiarata – delle delibere
1 – N. 93 del 2 Dicembre 2013 a “  Oggetto: Querela per diffamazione. Atto di indirizzo Ufficio Amministrativo.”;
2 – N. 94 del 20 Dicembre 2013 a “  Oggetto: Querela per diffamazione integrazione e precisazioni Delibera Sindaco n. 93 del 02/12/2013. Atto di indirizzo Ufficio Amministrativo.”; nonché come atto successivo collegato di
3 - “DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE.” Del 23 Dicembre 2013, del comune di FERRUZZANO, “   Registro Generale Determine n° 224- Registro Determine Ufficio Amministrativo e Contabile n° 179.” a..” OGGETTO: Incarico legale per redazione denuncia - querela per diffamazione a mezzo stampa online e social network”.
Le  delibere indicate sub nn. 1 e 2 sono “state emesse dal sindaco pro tempore del Comune di FERRUZZANO “ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale; Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 del 18.8.2000…..” e
NEI CONFRONTI
•    Del Segretario comunale del comune di FERRUZZANO;
•    Del “Responsabile dell'Area Amministrativa - Contabile rag. Salvatore Lipari tale nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 20.06.2013.”   dai quali s’è pretesa la complicità perché fossero eseguite le due delibere assolutamente illegittime in quanto viziate da:
A - Incompetenza, manifestata con l’attribuirsi, come sindaco e capo dell’amministrazione comunale di FERRUZZANO, il diritto di disporre, per la  tutela del nome e della reputazione personale asserita come lesa, dell’attività del responsabile dei servizi amministrativi del comune di FERRUZZANO imponendogli di trovare un legale e presentare querela per diffamazione, senza alcuna specificazione, neppure implicita, di una qualsiasi espressione, fatto o comportamento in cui si sarebbe concretizzata l’offesa fantasticamente ipotizzata nelle due delibere;
B - Eccesso di potere in quanto invece di provvedere alla  richiesta individuale di tutela legale  come  qualsiasi CITTADINO che si ritenesse colpito da un presunto attentato all’onore e reputazione  propri, ha sfruttato la forza intimidatrice della posizione apicale occupata nel comune di FERRUZZANO per imporre a organo amministrativo del comune di tutelare l’onore e la reputazione del sindaco e di altri non meglio specificati amministratori, scaricando sulle casse pubbliche le spese relative allo svolgimento di un’azione legale sciancata, priva di fondamento legale in assenza di qualsiasi indicazione per quanto fantastica di un sospetto logicamente sostenibile di qualcosa suscettibile di essere considerato come attentato alle virtù di sindaco e amministratori dei quali non si indica neppure un nome o un nomignolo che valga a individuarlo al di fuori del delirio del portatore del potere apicale del comune;
C - Violazione di Legge in quanto oltre alla normativa contenuta nelle Leggi comunali e statali, con le delibere in questione, in effetti si istiga l’organo amministrativo dl comune di FERRUZZANO ad assecondare l’apice politico del comune nel tentativo palese di violare l’articolo 7 della Legge 4 Agosto 1955 n. 848, articolo 21 della Costituzione, la recente disciplina specificata in numerose sentenze della Corte Europea nelle quali s’è specificato il dovere dello Stato nazionale di tutelare la Libertà di stampa e la funzione insostituibile del Giornalista come baluardo per evitare le degenerazioni del potere; additandolo addirittura come soggetto da perseguire giudizialmente  a tutela di non meglio precisati onori e reputazioni per essersi permesso di esporre critiche veritiere, di rilevante interesse sociale ed estrema contenutezza, definendole come attentati alle virtù – mai evidenziate né specificate - di sindaco e amministratori fantasma dei quali il sindaco, a spese altrui, si spaccia per tutore nelle due delibere.  
FATTO E DIRITTO
Si richiama il contenuto delle due delibere impugnate alla lettura del cui contenuto si rinvia.
La rilevata illegittimità assoluta delle stesse risulta evidente - ed è la prima volta nella storia giudiziaria, civile, penale e anche amministrativa italiana - che un Cittadino, agendo come un maldestro ortopedico, pretende di trovare dei complici per tentare di raddrizzare una tesi sciancata- Il che avviene umoristicamente, secoli dopo l’enunciato originale da parte di Luigi XIV di Francia, con l’affermazione ridicola implicita nelle delibere “ il comune sono io”, in un piccolo e devastato comune della costa jonica della provincia di REGGIO CALABRIA; e nessuno può permettersi di criticarmi e quando lo facesse commette non un attentato all’onore e alla reputazione mie che non ho bisogno di indicare se e come coinvolte  ma il delitto di lesa maestà. E’ per questo che impongo ai sudditi addetti ai servizi amministrativi comunali di trovare un avvocato con il quale avviare un procedimento legale di tutela delle mie virtù personali asseritamente offese trasformandole in virtù sindacali e come tali da tutelare a spese del comune; le cui casse, anche se dissestate, debbono ritenersi onorate di provvedere al pagamento delle spese necessarie alla richiesta tutela contro le critiche insopportabili al punto da non essere neppure implicitamente accennate.
Prova questa del fatto che, come già evidenziato, si tratta non di critiche e meno che mai di attentati alle virtù di sindaco e amministratori di FERRUZZANO, ma piuttosto tentativi disperati da parte del sindaco-comune di richiamare gli amministratori non al dovere di adempiere  alle funzioni per cui sono stati eletti in modo adeguato ai bisogni di una comunità devastata da incuria e piccolo cabotaggio politico-amministrativo da amministratori, incapaci, come le immagini allegate dimostrato (facenti parte della documentazione allegata a prova del fondamento delle critiche, sempre documentate, contenute, veritiere e di rilevante interesse sociale e umano) persino di assicurare un minimo di decoro urbano; negato con il monumento alle immondizie al centro del paese, il mare inquinato, la spiaggia sporca, l’assenza di iniziative persino per evitare lo scempio dei resti umani dei defunti; ma piuttosto a un appiattimento assoluto alla volontà del sindaco-comune-padrone.
La delibere, dichiarate immediatamente eseguibili, sono state pubblicate all’albo Pretorio del Comune di FERRUZZANO” dal 2 al 20 Dicembre 2013,. Con tali atti il sindaco con i poteri della giunta, senza  individuare una somma da mettere a disposizione per la tutela richiesta stabilisce:
1A - Nella delibera del 2 Dicembre 2013 n. 93
“… IL SINDACO
Premesso che sul giornale periodico on line a carattere politico e culturale “Radio civetta”, e su alcune pagine “Facebook” dell’ Avv Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, sono comparse, affermazioni lesive e oltraggiose per la dignità di  amministratori e dipendenti comunali;
Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei confronti del direttore editoriale della testata e di chiunque altro, abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori o dipendenti comunali;
Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell’assistenza professionale di un legale, presenti una querela difendendo gli interessi dell’Ente comunale;
Visti i pareri favorevoli di legittimita tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato;
Di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo affinche il Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell’assistenza professionale di un legale, difendendo gli interessi dell’Ente comunale, una querela nei confronti del direttore editoriale della testata on line “Radio Civetta”, nei confronti dell’Avv. Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, e di chiunque altro, in quel giornale periodico o su “Facebook” abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori o dipendenti comunali;
Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.…”;
2A - Nella delibera del 20 Dicembre 2013 n. 94:
“…IL SINDACO
Premesso che in diverse occasioni i sigg: Moio Alberto Mario, Spanò Domenico e Marando Adele Ernesta, su social network e stampa on line (www.radiocivetta.eu), hanno esternato, a partire dal 26 novembre, affermazioni non veritiere e lesive della dignità degli amministratori del Comune di Ferruzzano;
Premesso che con delibera del Sindaco, con i poteri della Giunta Comunale, n. 93 del 02/12/2013 veniva conferito atto di indirizzo al responsabile dell'Ufficio Amministrativo per presentare una querela per alcune diffamazioni lesive e oltraggiose per lo spirito le parole usate, riportate dal giornale periodico on line a carattere politico e culturale "Radio civetta", e da alcune esternazioni da parte dell' Avv. Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò sulla pagina Facebook "I love Ferruzzano";
Considerato che, successivamente al 02/12/2013, sono continuate affermazioni e insinuazioni palesemente false contro gli Amministratori di Ferruzzano, sia sulle pagine Facebook "I love Ferruzzano" da parte dei sigg. Moio Alberto Mario, Spanò Domenico e Marando Adele Ernesta, su social network estampa on line (www.radiocivetta.eu);
Ritenuto, per tale perdurare di esternazioni false e offensive, di integrare la Delibera del Sindaco n. 93 del 02/12/2013;
Considerato che tutelare la dignità degli amministratori di una comunità è importante e doveroso perché vengono offesi indirettamente tutti i cittadini che li hanno democraticamente votati;
Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei confronti del direttore 'editoriale della testata e di chiunque altro, abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori, che pur riconoscendo pienamente il diritto democratico di critica, questo non deve mai trascendere verso l'offesa e il falso;
Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell'assistenza professionale di un legale, presenti una querela anche per le diffamazioni successive al 02/12/2013, difendendo gli interessi dell'Ente comunale;
Visti i pareri favorevoli di legittimità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato;
Di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Amministro affinché il Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell’assistenza professionale di un legale. difendendo gli interessi dell’Ente comune, sporga querela nei confronti del direttore editoriale della testata on line «Radio civetta ,nei confronti dell’Avv. Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, e di chiunque altro in quel giornale periodico o su "Facebook" sulla pagina « I love Ferruzzano» o altre, abbia fatto o continui a fare, affermazioni lesive nei confronti degli amministratori;
Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,…”.
 E’ di evidenza immediata come  tali atti emessi dal sindaco con i poteri della giunta risultino carenti di alcuni elementi ritenuti essenziali ai fini della loro correttezza e legittimità (indicazione di fatti specifici lesivi, quantificazione della somma da destinare, capitoli di spesa da cui attingere, individuazione certa del “Dirigente del Settore competente”), come meglio verrà specificato in seguito. Non viene neppure sommariamente indicato, neppure implicitamente, una qualsiasi cosa in cui si possa individuare quanto ha messo in fibrillazione il sindaco-comune o che possa avere colpito un qualsiasi ipotetico amministratore. O qualcuno dei poveri elettori cui si fa riferimento.
Il testo delle delibere poteva fare  presupporre che il sindaco-comune avrebbe adottato un successivo provvedimento ad integrazione della deliberazione n. 93 del 2/12/2013, sanandone le carenze ed esplicitando quanto lo avesse colpito nella sua convinzione di essere il comune e quali amministratori avessero perduto sonno e fantasia assieme allo stesso, anche in considerazione della natura di “atti di indirizzo” con i quali surrettiziamente i provvedimenti impugnati sono stati adottati. Specie dopo che il 10 Dicembre 2013 ( cfr. copia allegata), la ricorrente aveva chiesto di avere copia degli atti in cui si potesse individuare un qualcosa di reale all’origine della delibera del 2 Dicembre 2013. Infatti nell’atto deliberativo si afferma espressamente che “la presente deliberazione” costituisce “un mero atto di indirizzo, per cui non necessitano i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000”, anche se riesce difficile poter considerare tale un atto che contiene già l’imposizione di presentare una denuncia contro qualcuno senza indicare ragioni o almeno sospetti per cui si pretende e impone la tutela del sindaco-comune.
Intervenuta la delibera del 20 Dicembre 2013 si è ulteriormente sollecitato  (cfr. copia allegata) una risposta dopo avere letto la brillante integrazione del testo della delibera del 2 Dicembre 2013 con l’aggiunta di volontà di tutela del sindaco-comune non solo per se e gli amministratori ma anche dei poveri elettori. Espressione massima di ipertrofia funzionale.  
A questo punto diviene indispensabile impugnare quegli atti deliberativi in quanto non s’è provveduto da parte del sindaco-comune a ritenerli  parte di provvedimenti più complessi per i quali il sindaco con i poteri della giunta avrebbe integrato in seguito gli elementi indefiniti e carenti.
Al contrario, la penosa integrazione della delibera del 20 Dicembre 2013 ha confermato insieme l’esistenza di un delirio di onnipotenza nel pretendere tutela – per fatti personali – in quanto sindaco-comune e padrone, più che tutore, di amministratori ed elettori, scaricando sulle casse comunali spese previste anche se non quantificate.  Scaricando le relative responsabilità sul  “Responsabile del settore amministrativo”  Sig. Rag. Salvatore Lipari responsabile di tale Settore. Del resto non meglio identificato.
Il responsabile del settore amministrativo viene lanciato in discesa su un piano inclinato senza alcuna  determinazione di spesa per  stabilire l’entità della somma da impegnare, l’individuazione dei capitoli di spesa da interessare, le modalità di esecuzione dell’intervento per la scelta di un legale, l’individuazione delle fantasticate virtù oltraggiate da tutelare.
Il tutto rende evidente le denunciate illegittimità delle delibere del sindaco-comune per incompetenza, eccesso di potere e violazione di Legge come sopra specificato. E del successivo atto amministrativo imposto.
Inoltre, le citate delibere del sindaco-comune che qui vengono impugnate, nulla chiariscono circa il reperimento delle somme necessarie per la richiesta e imposta tutela legale del sindaco-comune e le eventuali spese da sostenere per risarcire i danni provocati da un’azione avventata e illegale più che illegittima.
Tale circostanza fa supporre che eventuale estensore della determinazione del 23 Dicembre 2013 n. 224 potrebbe non ritenere legittima e praticabile la strada indicata dal sindaco-comune  nei suoi atti deliberativi del 2 e del 20 Dicembre 2013.  Anche perché senza alcuna indicazione e decisione del sindaco-comune  non avrebbe potuto il responsabile del settore amministrativo Sig. Rag. LIPARI  assumere decisioni autonome circa l’utilizzo di risorse del bilancio di previsione. E, in ogni caso, nulla c’entrano capitoli di spesa  con supposti e fantomatici attentati alle virtù del sindaco-comune da costui estesi a inesistenti – perché né individuati né individuabili – amministratori ed elettori sventurati.
Le delibere oggetto  del presente ricorso, vanno dichiarate illegittime e  annullate, non solo per le considerazioni di fatto fin qui svolte, ma anche in via di diritto perché basate su falsi presupposti ed eccesso di potere per le motivazioni che seguono. Analogamente la determinazione del 23 Dicembre.
NE VA INOLTRE IMMEDIATAMENTE SOSPESA L’EFFICACIA
Per la palese illegalità più che illegittimità e il danno provocato dal dare esecuzione a una richiesta illegale e sciancata.
Nell’atto impugnato si legge: “con deliberazione del sindaco assunti i poteri di Giunta Comunale…”  ecc.  In realtà la richiamata deliberazione non fa alcun accenno ad atti, parole, scritti atti dai quali si possa individuare una sola offesa o anche solo il sospetto di un’offesa a sindaco-comune, amministratore ( anche solo uno) elettori. Né dove attingere somme necessarie per spese legali da sostenere.
In assenza di ulteriori atti e documenti, il responsabile del settore amministrativo  Sig. Rag. LIPARI non è stato messo e non viene messo in condizioni di  emettere legittimamente  gli atti consequenziali al cosiddetto “atto di indirizzo” del sindaco-comune. Il Settore competente, anche se non indicato esplicitamente nel corpo della delibera, avrebbe potuto desumersi se la stessa fosse stata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 (in tal caso il Dirigente del Settore competente avrebbe espresso il parere tecnico). Ma tali pareri non si trovano a corredo della delibera in questione.   
La Determinazione di spesa richiamata nel presente ricorso, è quindi illegittima perché inficiata da eccesso di potere da parte del responsabile in quanto l’impegno di spesa, nella sua entità, è stabilito unilateralmente e direttamente dal responsabile del servizio Sig. Rag. LIPARI  in assenza di una destinazione di somma (atto propedeutico e necessario) da parte dell’Organo competente rappresentato dal sindaco-comune e non dal Dirigente, come le norme contabili e il Regolamento di contabilità comunale stabiliscono. E’ all’interno del limite della somma destinata dal sindaco  che il Dirigente pone in essere i propri atti gestionali. L’eccesso di potere del Dirigente si configura nell’aver autonomamente impegnato risorse di bilancio senza alcun indirizzo dell’Organo Esecutivo.  
Il tutto è  sufficiente per dichiarare illegittime le due delibere richiamate del 2 e 20 Dicembre 2013 del sindaco-comune di FERRUZZANO, sospendendone da subito l’efficacia esecutiva.
PER QUESTI MOTIVI
La ricorrente chiede l'annullamento degli atti  impugnati.
Si depositano i seguenti documenti:  
1-2 – Delibere del sindaco-comune di FERRUZZANO n. 93 e n. 94 del Dicembre 2013;
3 – Determinazione n. 224 del 23 Dicembre 2013 di esecuzione delle delibere;
4-5 – Richieste di chiarimenti della ricorrente rimaste inevase.
Si DELEGA
Per il deposito della presente presso il Comune di FERRUZZANO E L’ACQUISIZIONE DI PROVA DELL’AVVENUTO DEPOSITO l’Avv. Luciana Marando.
Ferruzzano, 10 Gennaio 2014             Ernesta Adele Marando
                                                            Medico e Giornalista
                                                        www.ernestaadelemarando.it
E’autentica la firma della  Dottoressa Ernesta Adele Marando
Avv. Luciana Marando
Giornale online iscritto il 2/05/2008 al n. 184/2008 del Registro di Stampa del Tribunale Civile di Roma.
Direttore Ernesta Adele Marando. Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.