G I U S T I Z I A - M A F I O I N Q U I S I T O R I

pentito

“Nord-Sud” e razzismo a Milano - Sintesi del procedimento all’origine della persecuzione giudiziaria a sfondo razzistico dei calabresi a Milano
Gli arresti e i rastrellamenti di centinaia di Cittadini d’origine Meridionale e in gran parte della pro¬vincia di REGGIO CALABRIA scattarono nel mese di Ottobre 1993 in base alle accuse di una sola per¬sona, tale Saverio MORABITO, per sua ammissione responsabile di diecine di omicidi e arrestato per avere installato a BERGAMO, in Valle Imagna, una colossa¬le raffineria di morfina per la produzione di eroina per cui era stato condannato con sentenza definitiva.
Per la prima volta nella storia giudiziaria itagliana, come documentiamo in altro articolo, si ammise di es¬sersi servito di Saverio MORABITO come “collabora-tore”. Consentendogli di preparare prove false assieme ai suoi complici collocati assieme a lui per la bisogna. E negando alla difesa ogni diritto.
Tutto ciò risulta dalla ricostruzione della vicenda umana e processuale che riportiamo qui si seguito.
Nel procedimento NORD-SUD, le accuse di Save¬rio MORABITO contro Paolo SERGI, imputato fra gli altri, furono smentite, fin dal primo momento, dalle stesse indagini di polizia giudiziaria e dalle sentenze che, in altri processi, avevano condannato Saverio MO¬RABITO, per gravi delitti e assolto SERGI a volte dopo dodici anni di processo. Ciò nonostante, violando la Legge italiana e, soprattutto la Convenzione Europea dei Diritti, dei giudici non indipendenti né imparziali, condannarono SERGI e alcuni dei suoi familiari con sentenza divenuta definitiva il 19/21 Marzo 2002, dopo la decisione della Corte Suprema di cassazione.
Il processo si svolse:
1 - Mantenendo il SERGI e i familiari coimputati sempre in carcere, dopo l’arresto verificatosi a Ottobre 1993 e fino alla sentenza definitiva, e impedendogli, così, oggettivamente, di potersi difendere adeguatamente;
2 – Assegnando la prima decisione del processo, su indagini del pubblico ministero, dr. Alberto NOBILI ( che in precedenza ne aveva svolte di simili inutilmen¬te ) al Dr. Guido PIFFER che già in precedenza aveva giudicato, sempre su richiesta del p.m. dr. NOBILI, per fatti similari rinviandolo a giudizio, Francesco SERGI ( Cl. 1956, fratello di Paolo SERGI ). Quel processo s’era concluso con l’assoluzione di Francesco SERGI, con sentenza della Corte d’appello di MILANO, SEZIONE IV PENALE, il 25 Marzo del 1993;
3 - Mentre era ancora in corso il processo d’appello il p.m. dr. NOBILI, avviava una nuova inchiesta oltre che contro Francesco SERGI e Paolo SERGI contro l’inte¬ra famiglia degli stessi sulla base delle accuse false di Saverio MORABITO – SUBITO, IN CAMBIO DEL¬LA FALSE ACCUSE, MESSO IN LIBERTA’ CON LA SUA BANDA. Il dr. Guido PIFFER, nonostante mancasse della necessaria indipendenza e imparzialità per la precedente attività processuale, accettava acriticamente le accuse acriticamente formulate dal dr. NOBILI, soggiogato da Saverio MORABITO, e prima emetteva provvedimento di cattura e quindi rinviava, il Paolo SERGI e i suoi fratelli, al giudizio della Corte d’assise di MILANO, SEZIONE IV;
4 – Fin dal 23 Giugno 1994, prima del rinvio a giudizio, era stata inutilmente denunciata dalla difesa di Paolo SERGI la mancanza di indipendenza e imparzialità del Dr. Guido PIFFER e segnalato, con dichiarazione di ricusazione presentata alla Corte d’appello di MILANO
4a - Il ricatto operato da costui e dal dr. NOBILI, nella stesura dell’accusa e del provvedimento di cattura, di tutti i giudici che in futuro avessero trattato al dibattimento il processo additandoli come corrotti se avessero assolto Paolo SERGI e gli altri imputati, in base alle accuse false di Saverio MORABITO;
5 – Il rinvio a giudizio della IV sezione della corte d’assise per essere certi della condanna di Paolo SERGI e dei fratelli coimputati;
6 – Come previsto il processo dinanzi alla Corte d’assise di MILANO, sezione IV, si svolse in assenza di ogni indipendenza e imparzialità da parte del giudice, fin dal primo momento. In particolare:
6a – Si impedì alla difesa di Paolo SERGI e dei fratelli coimputati di sentire, a pari condizioni dell’accusa, i testimoni indicati nella richiesta depositata il 6 Feb-braio 1995 in numero di 775 e che confermavano la fal¬sità dell’accusa e l’innocenza degli imputati ;
7 - La difesa venne mortificata in ogni sua espressio¬ne a vantaggio dell’accusa, anche sui tempi e modalità di interventi;
8 - Furono sostituiti numerosi giudici popolari titolari con supplenti mentre si sospese il processo quando il presidente titolare – di cui s’era segnalata la mancanza di imparzialità – si assentò per evento rivelatosi non ve¬ritiero senza venire sostituito dal presidente supplente;
9 - Si impedì alla difesa dei Paolo SERGI e dei fa¬miliari di prendere la parola per la difesa finale, pur essendo presente in aula, facendolo sostituire da un di¬fensore d’ufficio;
10 - In tali condizioni di totale violazione della Con¬venzione Europea dei Diritti, si arrivò, l’11 Giugno 1997 a emettere la sentenza di condanna;
11 – Nel processo d’appello si registrò una più grave violazione dei Diritti garantiti dalla Convenzione Eu¬ropea;
12 – Furono ancora rigettate le richieste di sentire i 775 testimoni che avrebbero confermato l’innocenza di Paolo SERGI e dei familiari coimputati;
13 – Ma cosa ancora più grave: Il presidente della Corte d’assise d’appello, PASSERINI, chiese di aste¬nersi in quanto in precedenza aveva giudicato e con-dannato imputati per gli stessi fatti oggetto del proces¬so d’appello.
14 - La Corte d’appello in un primo momento accol¬se la richiesta e autorizzò l’astensione;
15 - Subito dopo, con provvedimento assolutamente illegale, emise un nuovo provvedimento con cui revocò l’autorizzazione all’astensione e dispose che PASSERI¬NI continuasse a presiedere la Corte d’assise d’appello;
16 – A Paolo SERGI e ai familiari coimputati ad¬dirittura, fin dal Giugno 1999, con un provvedimento emesso dal ministro di giustizia fu impedito di acce¬dere all’aula di udienza per difendersi, sia pure nelle menomate condizioni fisiche derivate da sei anni di detenzione. Tale provvedimento, nel quale si affermava esplicitamente che Paolo SERGI era colpevole per i fatti per cui era processato, è stato recepito ed eseguito dalla Corte d’assise d’appello, che così ha rivelato ulte-riormente la mancanza di indipendenza e imparzialità e di avere eseguito gli ordini del ministro, condannando accusati di cui avrebbe dovuto verificare la colpe¬volezza;
17 – La Corte Suprema di cassazione ha reso defini¬tiva la sentenza a Marzo 2002.;
18 – Oggi, dopo avere scontato oltre venti anni di carcere, affetto da gravissime patologie che ne mettono a rischio l’esistenza in vita Paolo SERGI è nuovamente aggredito con gravissime connotazioni razziste, censu¬rate quando si manifestano nei confronti di cinesi, rus¬si, marocchini, senegalesi, eritrei, da una stampa che da sempre e a buon mercato aggredisce i Meridionali in appoggio alla costante aggressione giudiziaria portata avanti in violazione di Leggi nazionali e internazionali. Anche per impedire che i procedimenti avviati sulla base spesso di dichiarazioni di pentitisti associati a delinquere si svolgano imparzialmente dinanzi a giudici indipendenti e imparziali. E soprattutto nella parità – inesistente in ITAGLIA – tra accusa e difesa.

Nicola Scali

Articolo tratto dal “DIBATTITOnews” 9 Novembre 2013